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La Suprema Corte formula la seguente massima: il delitto, ex art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, deve ritenersi sussistente allorquando il giudice del merito abbia congruamente valutato l'inesistenza di operazioni commerciali derivante nel caso di specie dal carattere di incompatibilità fra contenuto ed oggetto dell'attività economica del contribuente; inoltre, il reato viene a consumazione al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Questo quanto stabilito nella sentenza n. 1379 del 17 Gennaio 2012 dalla Cassazione Penale.